Il contratto a chiamata

Le forme contrattuali cosiddette ‘flessibili’ sono quelle che vanno per la maggiore oggi, soprattutto fra i giovani e gli studenti, ma non solo. Una delle forme contrattuali flessibili per definizione è quella del contratto a chiamata; in Italia, questa forma di contratto è disciplinata dal decreto legislativo numero 81 del 15 giugno 2015 e prende il nome di contratto a chiamata o contratto intermittente, ‘job on call’ per chi ama gli inglesismi.

Si tratta, lo si desume anche dal nome, di una tipologia contrattuale che non richiede un impegno fisso da parte del lavoratore, in quanto quest’ultimo risponde alla ‘chiamata’ del datore di lavoro, quindi si rende disponibile al lavoro solamente quando gli viene richiesto.

Questa forma di contratto ha bisogno di essere inquadrata nei suoi tratti caratteristici e nei limiti che la legge prevede per evitare degli sfruttamenti.

Vediamo quindi cos’è questo contratto, quali sono le sue caratteristiche, e quale la disciplina prevista dalla legge.

Il contratto a chiamata: la sua natura

Il contratto di lavoro a chiamata è un contratto di lavoro subordinato.

Si distingue, quindi, dal lavoro autonomo e da quello per co.co.co.

contratto a chiamataQuesto contratto prevede che il datore di lavoro chiami il lavoratore solamente quando ne ha effettivamente bisogno: pensiamo, nel lavoro nelle fabbriche o nella ristorazione, a quei giorni dell’anno o periodi nei quali ci sia bisogno di un surplus di manodopera, surplus però necessario solo per un periodo breve.

Per questo il legislatore ha previsto questa tipologia di contratto: soprattutto per far emergere dalle forme di lavoro in nero i lavori ‘a giornata’, tipici di chi ha a che vedere con la ristorazione, i bar, e non solo; anche nel turismo, dove il lavoro è abbastanza discontinuo, il contratto a chiamata riscuote un certo successo.

Vediamo adesso quali sono le caratteristiche del contratto a chiamata:

  • può essere a tempo determinato, o a tempo indeterminato, quindi senza una scadenza;
  • può prevedere il preavviso di chiamata;
  • contiene la causale del ricorso a questo tipo di lavoro;
  • contiene l’indicazione di dove e come si svolge il lavoro;
  • contiene la modalità di chiamata del lavoratore (può essere per mezzo sms o per via e-mail: è proibita la c.d. ‘comunicazione libera’);
  • disposizioni in materia di sicurezza.

Particolare importanza ha il fattore della comunicazione della richiesta lavorativa: il datore di lavoro deve inviare la mail all’indirizzo di posta elettronica certificato e quindi anche al lavoratore. L’sms è concesso solo nel caso in cui l’attività si svolga entro 12 ore dalla comunicazione.

Le sanzioni per la mancata comunicazione vanno dai 400 euro fino ad un massimo di 2.400 euro.

Chi può concludere questo contratto e in quali campi?

Il contratto a chiamata non può essere usato in modo indiscriminato.

Il Jobs Act prevede che il contratto a chiamata possa essere usato:

  • per lavori di carattere discontinuo, secondo quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale, e quindi per esigenze lavorative concentrate in determinati momenti della settimana, dell’anno, del mese;
  • solamente per persone che non abbiano ancora compiuto i 25 anni, o che abbiano già compiuto i 55 anni. Nel caso dei primi, la prestazione lavorativa deve terminare entro il compimento del 25esimo anno d’età.

Il contratto intermittente, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 81/2015 non può mai essere concluso:

  • per unità produttive dove, nei 6 mesi precedenti, si siano verificati licenziamenti collettivi, riduzione di orario;
  • per sostituire lavoratori che stanno scioperando;
  • se l’azienda non ha fatto la valutazione obbligatoria dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro.

I limiti al contratto a chiamata non riguardano solamente ‘chi’ può concluderlo e fino a che età, ma anche la durata del lavoro in questo modo.

Il lavoratore non può effettuare, per lo stesso datore di lavoro, più di 400 giornate di lavoro nell’arco di tre anni solari. Se si supera il limite, il contratto si trasforma in contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Questi limiti di durata conoscono delle eccezioni per il settore turistico, dello spettacolo, e del pubblico esercizio.

Tecnicamente un soggetto può anche avere due contratti a chiamata contemporaneamente, purché le aziende non siano in concorrenza, e purché la presenza di due contratti non gli impedisca di svolgere il lavoro. Ovviamente, dato che elemento essenziale di questo contratto è il fatto di non sapere quando si verrà chiamati, sostanzialmente il problema è tutto qui.

Come si risponde alla chiamata

La chiamata può essere di due tipologie:

  • con garanzia di disponibilità: in questo caso si è obbligati a rispondere positivamente alla chiamata al lavoro da parte del datore, in ogni momento arrivi. In questo caso si ha anche diritto ad un’indennità di almeno il 20% del minimo tabellare, ogni mese, per la propria disponibilità incondizionata. In caso di rifiuto (ingiustificato) la conseguenza è la risoluzione del rapporto di lavoro.
  • Senza garanzia di disponibilità: non si riceve alcuna indennità mensile ma non si è neppure obbligati a rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

Ferie, permessi, malattia e maternità

Qual è la disciplina per le ferie, i permessi, la malattia e la maternità per il lavoro a chiamata?

Se si è malati o infortunati bisogna avvertire subito il datore di lavoro, altrimenti si perde il diritto all’indennità per 15 giorni. Quando si è malati si ha diritto all’indennità per malattia, stessa cosa vale se si è in maternità (e solo se la tipologia contrattuale prevede l’indennità).

Trattandosi comunque di un rapporto di lavoro subordinato, si ha diritto a maturare ferie e permessi però proporzionati alle giornate di lavoro.

Ovviamente bisogna accordarsi con il datore.

La retribuzione del rapporto di lavoro con contratto a chiamata è uguale a quella prevista per un lavoratore subordinato; vige il principio di non discriminazione del lavoratore, e quindi di parità di retribuzione a parità di mansioni e di lavoro.

Ovviamente nei periodi nei quali non si lavora, tranne nel caso di rapporto di lavoro con garanzia di disponibilità, non si avrà diritto ad alcun tipo di indennità.

Il contratto a chiamata termina per scadenza temporale, se a tempo determinato; se a tempo indeterminato, valgono le stesse regole per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Articolo scritto in collaborazione con www.ftconsult.it

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